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LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO

Diciamo subito che anche ai sensi e per gli effetti del Codice delle Pari Opportunità (DL n. 198/2006, art. 35, Divieto di licenziamento per causa di matrimonio) la lavoratrice non può essere licenziata dal momento delle “pubblicazioni” del matrimonio effettuate allo Stato Civile del Comune di residenza e fino al compimento di un anno dalla celebrazione.

 

Il divieto di licenziamento opera per tutte le lavoratrici ad eccezione di quelle assunte con rapporto di lavoro domestico.

Nel caso in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento alla lavoratrice durante il suddetto periodo, la lavoratrice può impugnare il recesso davanti al Giudice del Lavoro competente territorialmente al fine di far accertare la nullità del recesso stesso.

Le dimissioni della lavoratrice sono anch’esse nulle a meno che non siano ratificate dalla Direzione Regionale del Lavoro.

Le conseguenze della dichiarazione di nullità sono, nella sostanza, le stesse sia per le lavoratrici assunte prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015)  che per quelle il cui rapporto di lavoro si sia instaurato sotto la vigenza delle c.d. “tutele crescenti” : reintegra nel posto di lavoro, con il pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno del recesso fino  a quello della effettiva reintegra ( somma che, in ogni caso, non può  essere inferiore alle 5 mensilità), detratto l’eventuale “aliunde perceptum”, e delle conseguenti contribuzioni previdenziali ed assistenziali. La lavoratrice può  rinunciare alla reintegra (si tratta di un diritto potestativo al quale il datore deve soggiacere), qualora, entro 30 giorni dal deposito della pronuncia giudiziale o dall’invito del datore a riprendere servizio, se anteriore, chieda il pagamento di un importo di natura economica pari a 15 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del TFR, senza il versamento, in questo caso, di alcun contributo previdenziale ed assistenziale.

Naturalmente il divieto di licenziamento opera per entrambi i coniugi sia in base al decreto legislativo n. 198/2006 ove non è possibile discriminare in base al sesso, e sia anche dalla Direttiva 76/207/CE la quale all’art. 2 dichiara che ” il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia”.   Secondo tale indirizzo il linguaggio “al femminile” adoperato dal Legislatore all’art. 35 del decreto legislativo  n. 198/2006 e’ un “retaggio del passato” quando soltanto la donna era destinataria di una serie di benefici legati alla maternità: ora, tutta una serie di istituti sono riferibili anche  al marito.

Il Licenziamento è però possibile quando:

Il licenziamento è ammesso in presenza  della;

  • La colpa grave costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto;
  • La cessazione dell’attività dell’azienda presso la quale presta la propria attività;
  • Dell’esaurimento delle prestazioni per le quali la lavoratrice e’ stata assunta;
  • La risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

 

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Assunzioni con diritto di precedenza.

 

La Legge stabilisce i casi in cui alcune categorie di lavoratori hanno la precedenza su altre nell’assunzione.

 

Ipotesi di assunzione con precedenza:

 

  • Nel caso in cui il datore di lavoro proceda a nuove assunzioni full-time i lavoratori in part-time hanno diritto di precedenza se l’assunzione riguarda posizioni lavorative con le stesse mansioni;
  • Nel caso di nuove assunzioni di lavoratori in part-time i lavoratori già assunti in full-time devono essere avvertiti qualora vogliano modificare il proprio orario di lavoro;
  • Precedenza ai lavoratori che abbiano modificato l’orario di lavoro da full-time a part-time e vogliano tornare al tempo pieno;
  • lavoratori licenziati per riduzione di personale oppure in mobilità: il diritto va esercitato entro sei mesi dal licenziamento e vale anche per i licenziamenti plurimi individuali;
  • Lavoratori licenziati a seguito di trasferimento di azienda. Il diritto va esercitato entro un anno dal trasferimento;
  • Lavoratori che abbiano svolto una attività stagionale e la nuova assunzione sarebbe con un contratto a tempo determinato. Il diritto di precedenza va esercitato entro tre mesi e si estingue decorso un anno dalla cessazione del rapporto.

 

                                                                              Avv. Roberto Amati